Il ricorso del Treviso è stato respinto, e come si precisa nel comunicato, la prossima partita casalinga (dunque Treviso-Cartigliano di mercoledì 5 febbario) verrà disputata a porte chiuse. Ecco il comunicato del Comitato Regionale Veneto.

10. COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare composta dai Signori: Diego MANENTE (Presidente), Silvia BACCI e Stefano CAPO (Componenti), Maria Luisa MIANI (Segretaria), con l’assistenza di Cesarino FREGONESE (Rappresentante A.I.A.), nella sua riunione del 31 Gennaio 2014 ha assunto la seguente deliberazione: Ricorso A.C.D. Treviso

Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n.47 del 29/1/2014 – Ammenda di € 350,00 alla Società; disputa una gara interna a porte chiuse – Campionato di Promozione

La Società A.C.D. Treviso ha inoltrato rituale reclamo avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 47 del 29/1/2014 con le quali ha assunto i sottonotati provvedimenti disciplinari per i seguenti motivi :
“rilevato dal R.A. che i tifosi della Società Treviso durante la gara e al termine della stessa lanciavano sul terreno di gioco alcune bottiglie di plastica e lattine, senza per altro colpire nessuno; al termine della stessa, una ventina di tifosi dell a stessa società, a volto coperto, scavalcava la recinzione che separ a la tribuna dagli spogliatoi e una di essi colpiva un giocatore del Co rnedo con l’asta di una bandiera;

considerata la gravità dei fatti accaduti, il G.S. delibera di applica re alla Società Treviso l’ammenda con diffida di euro 350,00, nonché l’obbligo di disputare una gara in casa a porte chiuse”

La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Treviso; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentiti i rappresentanti della Società ricorrente; sentito altresì l’arbitro, il quale ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara e relativo supplemento, precisando che la tribuna che ospitava gli spettatori ospiti era separata dal campo e delimitata da un corrimano; considerato che i fatti di cui sopra risultano sostanzialmente confermati anche nel testo del reclamo; considerato che i fatti sanzionati sono connotati da una particolare gravità, tenuto conto anche della categoria e della logistica degli impianti delle società partecipanti al campionato di competenza; considerato che le uniche ragioni addotte dalla reclamante a sostegno del gravame sono quelle del pregiudizio economico (“effettivo ed importante”) derivante dalla disputa della prossima gara casalinga a porte chiuse (che precluderebbe l’ingresso allo stadio di circa 500 spettatori paganti, oltre agli abbonati) e dal pericolo di problemi d’ordine pubblico, qualora i tifosi fossero tenuti fuori dallo stadio; considerato che i profili di cui al punto che precede non eliminano né scriminano in alcun modo l’accentuata gravità degli accadimenti in oggetto; ritenuto che le sanzioni comminate dal Giudice di prime cure siano coerenti ed adeguate all a particolare gravità dei fatti, tenuto anche conto del fatto che la Società A.C.D. Treviso non ha dimostrato di avere adottato misure di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 13 del C.G.S. e ciò in relazione al 5° comma dell’art. 14 del C.G.S.;

visti gli articoli 14, commi 1, 2 e 5 C.G.S., nonché l’articolo 18, comma 1, lett. d) C.G.S.

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Territoriale delibera

– di rigettare il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Treviso;

– di confermare la sanzione della ammenda di € 350,00;

– di confermare la sanzione della disputa della prossima gara casalinga a porte chiuse;

– di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.

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